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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma
costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque
la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non piu' perseguibili,
o che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto o sono
nella impossibilita' concreta di attuare i piropi fini statutari,
devono essere soppressi e posti in liquidazione con le modalita'
stabilite dalla presente legge ovvero incorporati in enti similari.
I provvedimenti di soppressione, liquidazione o incorporazione
degli enti di cui al comma precedente, e le relative norme di
attuazione sono promossi dal Ministro per il tesoro ed emanati con
decreto Presidenziale.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il tesoro
a mezzo di speciale Ufficio liquidazioni.