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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano,
ricostituite in virtu' della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25,
si sostituiscono all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le
malattie a tutti gli effetti nella erogazione dell'assistenza
sanitaria di malattia ai pensionati, residenti nel territorio della
Regione Trentino-Alto-Adige, in applicazione della legge 4 agosto
1955, n. 692, e fruiscono dei benefici previsti dall'art. 4 della
legge medesima.