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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1956 e fino al 31 dicembre 1958 le merci
di origine e di provenienza dalla Libia elencate nella annessa
tabella sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali,
entro i limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette
merci, nella tabella stessa.