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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni relative alla percentuale spettante alle
Cancellerie degli uffici giudiziari per le pene pecuniarie riscosse,
per le spese di giustizia recuperate, per le somme confiscate e per
quelle ricavate da vendita di corpi di reato di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, sono estese anche alle
Cancellerie giudiziarie militari.
La presente disposizione entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO