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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La retribuzione dei fattorini telegrafici, compresi i provvisori,
alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, stabilita ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e' elevata, a decorrere dal
1 luglio 1955, a lire 32,50 lorde per ognuno dei primi 900 oggetti
recapitati in un mese ed a lire 7,50 lorde per ciascuno dei
successivi.