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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai ricevitori e portalettere di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 maggio 1953, n. 543, sono attribuiti, a decorrere dal 1
luglio 1955, gli stipendi risultanti dalla tabella A, e, a decorrere
dal 1 luglio 1956, gli stipendi risultanti dalla tabella B, allegate
alla presente legge, vistate dal Ministro per il tesoro.