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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267,
concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti
petroliferi nell'attuale momento internazionale, con le seguenti
modificazioni:
All'art. 1, dopo le parole: "prodotti petroliferi" sono inserite le
altre: "effettuata a far tempo dal 1 novembre 1956".
Al medesimo art. 1 e' aggiunto il seguente comma:
"Il rimborso stesso e' altresi' esteso agli olii da gas, aventi le
caratteristiche indicate nella tabella C, lettera E, allegata al
decreto-legge sopra indicato, limitatamente ai quantitativi importati
in base ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del
commercio d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero".
All'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi:
"Su richiesta dell'importatore ed in attesa della determinazione
della misura del rimborso, il Comitato interministeriale per i prezzi
determina con propria delibera la liquidazione provvisoria del
maggior onere denunciato, in misura non eccedente l'80 per cento del
rimborso richiesto.
"In base a detta delibera, il competente Ufficio finanziario
consente la estrazione per il consumo di quantitativi di prodotti
petroliferi per un ammontare di imposta di fabbricazione pari alla
somma indicata nella delibera stessa".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - CORTESE - ZOLI
- MORO - MEDICI -
ANDREOTTI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO