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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I termini stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 7
giugno 1945, n. 322, dall'art. 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409,
dagli articoli 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408,
nonche' dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati al 31
dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle
stesse leggi.
E' altresi' prorogato al 31 dicembre 1957, ai fini dell'esenzione
venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative
sovrimposte, il termine di costruzione, di cui al comma primo
dell'art. 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato
dall'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408.
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1957.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - ZOLI - ANDREOTTI
- ROMITA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO