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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore della
lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei
concessionari speciali della Cassa unica per gli assegni stessi, in
vigore alla data del 1 maggio 1955, sono elevati, con decorrenza dal
periodo di paga in corso alla data medesima, alle misure seguenti,
comprensive degli assegni di caropane e del relativo contributo
stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6
maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:
Assegni:
lire 960 settimanali per ciascun figlio;
lire 648 settimanali per il coniuge;
Lire 330 settimanali per ciascun ascendente.
Contributi:
20,45 per cento sulla retribuzione lorda.
E' applicata a favore della gestione, in aggiunta al contributo
predetto, e con la stessa decorrenza di esso, un'addizionale
dall'1,55 per cento della retribuzione fino all'estinzione del
disavanzo della gestione medesima.