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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1955-56 la concessione
della somma di lire 980 milioni a favore del "Fondo nazionale di
soccorso invernale".