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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'art. 8 del regio decreto-legge 15 agosto 1925, numero 1832,
convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e' premesso il seguente
comma:
"Per l'ammissione alle scuole-convitto e' prescritta, come titolo
di studio minimo, la licenza di scuola media inferiore o di scuole di
avviamento o altro titolo di studio equipollente".