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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' prorogata fino al 31 dicembre 1961 la durata dei diritti di
utilizzazione economica delle opere dell'ingegno che cadrebbero in
pubblico dominio, ai sensi delle leggi vigenti, nel periodo
intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e il
termine anzidetto.