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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'annata agraria 1955-56 e sino al termine
dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore di
una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, i
canoni di affitto dei fondi rustici in canapa o in denaro con
riferimento al prezzo della canapa, comunque determinati, nelle
province della Campania, sono ridotti del trenta per cento (30 per
cento).
Qualora il canone sia composto anche di altri prodotti, la
riduzione prevista al comma precedente, salve le disposizioni di
legge vigenti per i canoni costituiti in cereali, si applica
limitatamente alla parte composta in canapa o con riferimento al
prezzo della stessa.
L'affittuario potra' ripetere la differenza tra l'ammontare
eventualmente corrisposto a titolo di canone al locatore e quello
minore dovuto ai sensi dei commi precedenti, non oltre un anno dalla
cessazione del rapporto di affitto.