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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Possono essere diffidati dal questore:
1) gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro;
2) coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici
illeciti;
3) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba
ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di
delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui
abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano
proclivi a delinquere;
4) coloro che, per il loro comportamento siano ritenuti dediti a
favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la
corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad
esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o
ad agevolare dolosamente l'uso;
5) coloro che svolgono abitualmente altre attivita' contrarie
alla morale pubblica e al buon costume.
Il questore ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta,
avvertendole che, in caso contrario, si fara' luogo alle misure di
prevenzione di cui agli articoli seguenti.