Legge Ordinaria n. 1423 del 27/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1956)
Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Possono essere diffidati dal questore:
    1) gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro;
    2)  coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici
illeciti;
    3)  coloro  che,  per  la  condotta  e  il  tenore di vita, debba
ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di
delitti  o  con  il  favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui
abbiano  dato  luogo,  diano  fondato  motivo  di  ritenere che siano
proclivi a delinquere;
    4)  coloro che, per il loro comportamento siano ritenuti dediti a
favorire  o  sfruttare  la prostituzione o la tratta delle donne o la
corruzione  dei  minori,  ad  esercitare  il  contrabbando, ovvero ad
esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o
ad agevolare dolosamente l'uso;
    5)  coloro  che  svolgono  abitualmente altre attivita' contrarie
alla morale pubblica e al buon costume.
  Il  questore  ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta,
avvertendole  che,  in  caso contrario, si fara' luogo alle misure di
prevenzione di cui agli articoli seguenti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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