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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli onorari e le vacazioni dei periti, consulenti tecnici,
interpreti e traduttori per le operazioni eseguite per disposizione
dell'autorita' giudiziaria in materia penale e civile sono regolati
dalle norme seguenti.