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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine per la presentazione delle domande per la concessione
dei sussidi previsti dalla legge 10 marzo 1955, n. 101, e' fissato a
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - MEDICI
- TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO