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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'art. 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, e' inserito, dopo il primo, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai
cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal
seppellimento dell'ultima salma".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica,
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI -
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO