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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
A favore del personale docente della scuola elementare e di quella
secondaria in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373,
ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323, e a favore del personale
docente negli istituti di istruzione artistica di ogni grado, in
possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato con
modificazioni della legge 11 giugno 1950, n. 416, la carriera sara'
fatta decorrere - una volta raggiunto il grado di ordinario e ai soli
fini giuridici - dalla data di assunzione in servizio dei vincitori
del concorso al quale non avevano potuto partecipare a causa delle
persecuzioni politiche o razziali.
Qualora, per gli insegnanti di istruzione artistica, dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni legislative di e determinarono
l'impedimento a partecipare ai concorsi a cattedre o comunque ad
insegnare negli istituti statali non risultino banditi concorsi, la
carriera sara' fatta decorrere dalla piu' favorevole data di
immissione nei ruoli senza concorso di insegnanti della stessa
materia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Bonn, Ambasciata d'Italia, addi' 8 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il
Guardasigilli: MORO