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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'art. 12, comma primo, della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, la
lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) siano in possesso del diploma di infermiere rilasciato da Enti
o Associazioni similari della Croce Rossa italiana, su parere
favorevole dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita'
pubblica".