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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La facolta' prevista dal regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316, di
autorizzare la trasmissione di proposte di ricompense al valor
militare per atti compiuti durante il conflitto 1940-1945, puo'
essere esercitata sino ad un anno dall'entrata in vigore della
presente legge quando il proponente o il destinatario siano rientrati
dalla prigionia dopo il 15 aprile 1948. Il militare che abbia
ricevuto l'autorizzazione potra', entro sei mesi dalla data
dell'autorizzazione stessa, trasmettere proposte soltanto a favore di
dipendenti nei cui confronti sia la prima autorita' competente in
ordine gerarchico a formulare la proposta.
Per i casi di rientro che avvenissero dopo l'entrata in vigore
della presente legge, i termini suddetti sono rispettivamente fissati
a un anno dal rientro e a sei mesi dalla data dell'autorizzazione.
Sono convalidate le autorizzazioni concesse, dopo il 15 aprile
1948, per la presentazione di proposte di ricompense al valore
militare.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO