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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per il personale statale in attivita' di servizio, il cui
trattamento economico e' regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392
e successive modificazioni, gli stipendi sono fissati, a decorrere
dal 1 luglio 1956, nelle misure stabilite dalle tabelle 1 e 2
allegate alla presente legge restando, dalla medesima data, soppresso
l'assegno integrativo di cui all'art. 1 della legge 1 maggio 1955, n.
318.