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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni contenute nell'art. 6 del regio decreto-legge 7
luglio 1925, n. 1173, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, gia'
prorogate dall'art. 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono
ulteriormente applicabili, in tutte le Regioni dell'Italia
meridionale ed insulare, fino alla durata di due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - ANDREOTTI -
MEDICI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: MORO