Legge Ordinaria n. 144 del 20/02/1956 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1956)
Trasferimento di beni rustici patrimoniali dello Stato alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Ministero   delle   finanze   e'   autorizzato   a  trasferire
gratuitamente  alla  Cassa per la formazione della piccola proprieta'
contadina  o  agli  Enti  di  riforma istituiti in applicazione delle
leggi  12  maggio  1950,  n.  231,  e  21  ottobre  1950, n. 841, nei
territori di loro competenza o all'Opera nazionale combattenti, nella
condizione di fatto e di diritto in cui sono posseduti dallo Stato, i
fondi  rustici patrimoniali disponibili indicati nell'elenco allegato
alla  presente  legge,  nonche'  gli  altri  suscettibili  di  essere
destinati,  a  termini  del  decreto legislativo 24 febbraio 1948, n.
114,  convertito  nella  legge 22 marzo 1950, n. 144, alla formazione
della  piccola  proprieta'  contadina,  che  verranno successivamente
determinati  con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con
quelli per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro.
  Le  rendite  riferentisi all'annata agraria in corso al momento del
trasferimento sono per intero acquisite allo Stato.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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