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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero delle finanze e' autorizzato a trasferire
gratuitamente alla Cassa per la formazione della piccola proprieta'
contadina o agli Enti di riforma istituiti in applicazione delle
leggi 12 maggio 1950, n. 231, e 21 ottobre 1950, n. 841, nei
territori di loro competenza o all'Opera nazionale combattenti, nella
condizione di fatto e di diritto in cui sono posseduti dallo Stato, i
fondi rustici patrimoniali disponibili indicati nell'elenco allegato
alla presente legge, nonche' gli altri suscettibili di essere
destinati, a termini del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n.
114, convertito nella legge 22 marzo 1950, n. 144, alla formazione
della piccola proprieta' contadina, che verranno successivamente
determinati con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con
quelli per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro.
Le rendite riferentisi all'annata agraria in corso al momento del
trasferimento sono per intero acquisite allo Stato.