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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 3, 4, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 della legge 10
aprile 1951, n. 287, modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405,
sono sostituiti dai seguenti:
Art. 3. (Composizione delle Corti di assise). - La Corte di assise
e' composta:
a) di un magistrato di appello che la presiede;
b) di un magistrato di tribunale;
c) di sei giudici popolari dei quali almeno tre devono essere
uomini.
Art. 4. (Composizione delle Corti di assise di appello). - La Corte
di assise di appello e' composta:
a) di un magistrato di Cassazione che la presiede;
b) di un magistrato di appello;
c) di sei giudici popolari dei quali almeno tre devono essere
uomini.
Art. 22. (Liste dei giudici popolari). - Decorsi quindici giorni
dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del
Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello forma le
liste generali dei giudici popolari ordinari e le liste dei giudici
popolari supplenti per le Corti di assise di appello e comunica
immediatamente le liste generali dei giudici popolari ordinari ai
presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di
assise. La stessa operazione, nei quindici giorni successivi, compie
il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise
relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo
dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di assise
i giudici compresi in quelle per le Corti di assise di appello.
Qualora la Corte di assise e la Corte di assise di appello siano
normalmente convocate anche fuori delle loro sedi, il presidente del
Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise e il presidente
del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello formano
rispettivamente altre liste di giudici popolari supplenti per quanti
sono i Comuni di normale convocazione delle assise.
Per ogni Corte di assise e per ogni Corte di assise di appello sono
formate, sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici
popolari supplenti, due liste, una per gli uomini ed una per le
donne.
Art. 23. (Procedimento per la formazione delle liste generali dei
giudici popolari). - Le liste generali dei giudici popolari per le
Corti di assise e per le Corti di assise di appello sono formate con
l'intervento del pubblico ministero e del presidente del Consiglio
dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato, e l'assistenza del
cancelliere, imbussolando, in pubblica udienza, in un'urna tanti
numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi nei
rispettivi albi definitivi dei giudici popolari assegnati a ciascuna
Corte di assise o a ciascuna Corte di assise di appello, e procedendo
all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari
prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a
formare la lista generale, rispettivamente degli uomini e delle
donne. Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari
sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.
Per la formazione delle liste dei giudici popolari supplenti
vengono imbussolati i numeri corrispondenti agli iscritti negli albi
definitivi aventi la residenza nel Comune per cui occorre formare la
lista e poi si procede alla estrazione fino a raggiungere il numero
dei giudici popolari ordinari prescritto tenendo separate le liste
degli uomini e quelle delle donne.
Ai fini della formazione delle liste separate dei giudici popolari,
uomini e donne, di cui ai due precedenti comma, allorche' una delle
due liste viene completata, le estrazioni proseguono fino al
completamento dell'altra, senza tener conto dei nominativi di coloro
che vengono sorteggiati in eccedenza alla lista gia' formata.
Art. 24. (Imbussolamento delle schede). - Il presidente del
Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise o un giudice da
lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico
ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli
avvocati, e con l'assistenza del cancelliere pone in un'urna portante
la indicazione "giudici popolari ordinari" il numero di schede
corrispondenti al numero dei giudici, uomini e donne, delle liste
generali residenti nei comuni del circolo.
In ciascuna scheda e' scritto nome, cognome, paternita' e residenza
di un giudice.
In una seconda urna portante l'indicazione "giudici popolari
supplenti" lo stesso presidente pone le schede dei giudici, uomini e
donne, residenti nel Comune dove ha sede la Corte di assise,
osservate le norme del precedente comma. Per il Comune non capoluogo
del circolo l'imbussolamento delle schede e' fatto dal presidente del
Tribunale locale.
Il presidente della Corte d'appello o un consigliere da lui
delegato, in pubblica udienza alla presenza del pubblico ministero e
di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e con
l'assistenza del cancelliere, pone in tante urne quante sono le Corti
di assise di appello del distretto portanti l'indicazione "giudici
popolari ordinari", il numero di schede corrispondente al numero dei
giudici popolari uomini e donne di Corte di assise di appello delle
liste generali residenti nei comuni dei circoli dipendenti dalla
Corte di assise di appello presso la quale i giudici popolari sono
destinati a prestare servizio. Si osservano le disposizioni dei due
commi precedenti.
Le urne dei giudici popolari ordinari suggellate sono custodite
rispettivamente dal presidente della Corte di appello e dal
presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise,
mentre quelle dei giudici popolari supplenti destinati a prestare
servizio in Comune diverso da quello ove ha sede la Corte di assise,
sono custodite dai presidenti dei Tribunali locali.
Di tutte le operazioni e' redatto processo verbale sottoscritto dal
presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere.
Art. 25. (Giudici popolari della sessione). - Quindici giorni prima
dell'inizio della sessione della Corte di assise, il presidente in
seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgera' la
sessione, assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico
ministero, estrae dieci schede dall'urna dei giudici popolari
ordinari.
Qualora fra tali dieci schede quelle relative agli uomini siano in
numero inferiore a cinque, il presidente continua la estrazione, fino
a raggiungere il numero di cinque schede contenenti nominativi di
uomini.
Dell'ordine di estrazione, e' compilato processo verbale
sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.
I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione
devono essere avvisati almeno dieci giorni prima di quello stabilito
per la estrazione affinche', volendo, possano assistere alle
operazioni.
Almeno otto giorni prima dell'inizio della sessione, l'avviso del
giorno e dell'ora nei quali essa avra' principio e' notificato, a
cura del presidente, ai giudici popolari sorteggiati.
I giudici ai quali e' notificato l'avviso debbono trovarsi presenti
all'inizio della sessione, salvo che ne siano stati dispensati dal
presidente della Corte di assise su richiesta motivata per legittimo
impedimento.
Nei confronti dei giudici popolari donne costituiscono, in ogni
caso, motivi di legittimo impedimento per ottenere la dispensa di cui
al precedente comma la necessita' che la donna debba provvedere alle
esigenze della sua famiglia o il fatto che la donna si trovi nel
corso della gestazione o dell'allattamento.
Le stesse disposizioni si osservano per le Corti di assise di
appello, aumentato a dodici il numero dei giudici popolari, dei quali
almeno sei uomini, da sorteggiare dall'urna dei giudici popolari
ordinari.
Art. 26. (Formazione del Collegio). - Nel giorno stabilito per la
trattazione della prima causa della sessione, il presidente della
Corte di assise o della Corte di assise di appello, in pubblica
udienza, e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato, se e'
comparso, e dei difensori, fa l'appello nominale dei giudici popolari
estratti a sorte e chiama a prestare servizio, nell'ordine di
estrazione, tanti dei presenti quanti ne occorrono per formare il
Collegio.
Qualora pero' fra i primi sei giudici popolari estratti siano
compresi meno di tre uomini, il presidente forma il Collegio
chiamando a prestare servizio i primi tre uomini e le prime tre donne
tenendo conto dell'ordine in cui uomini e donne sono rispettivamente
iscritti nell'elenco degli estratti.
Per le cause rispetto alle quali si verifica impedimento o si
accertano motivi di astensione o di ricusazione, il numero dei
giudici popolari e' completato col chiamare, nei modi indicati nei
precedenti commi gia' estratti, e, quando occorra, con l'estrarre
altre schede dall'urna dei supplenti.
Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha
facolta' di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in
qualita' di aggiunti, in numero non superiore a cinque, dei quali tre
uomini e due donne, affinche' assistano al dibattimento e
sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o
impedimenti. Tale sostituzione non e' piu' ammessa dopo la chiusura
del dibattimento.
Art. 27. (Giudici popolari supplenti). - Se, per l'assenza dei
giudici popolari estratti a sorte, o per un'altra causa, non e'
possibile costituire la Corte di assise o la Corte di assise di
appello, il presidente estrae dall'urna dei giudici popolari
supplenti, due schede, non comprese quelle eventualmente estratte
dalla prima urna, per ogni giudice mancante, e dispone che i giudici
ai quali le schede si riferiscono vengano citati senza ritardo anche
oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso
giorno o per l'udienza successiva.
Il presidente, qualora occorra, puo' procedere a successive
estrazioni dall'urna dei supplenti fino a che sia possibile
costituire il Collegio.
I giudici popolari supplenti sono anch'essi chiamati a prestare
servizio, nei modi indicati nel primo e secondo comma dell'art. 26.
Qualora l'assise sia convocata in un Comune per il quale non
esistono le liste dei giudici popolari supplenti, il presidente
imbussola in un'urna i numeri corrispondenti ai nominativi dei
giudici popolari residenti nel Comune iscritti nell'albo definitivo
e, per i giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto
dall'articolo 10; quindi procede alla estrazione nei modi indicati
nei precedenti commi.
Art. 30. (Giuramento). - Nell'assumere l'ufficio per la sessione
alla quale sono stati chiamati a partecipare, i giudici popolari,
invitati dal presidente nell'aula delle pubbliche udienze ed alla
presenza del pubblico ministero, prestano giuramento con la seguente
formula:
"Con la ferma volonta' di compiere da persona di onore tutto il mio
dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile
dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza
e di esaminare con serenita' prove e ragioni dell'accusa e della
difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con
rettitudine ed imparzialita', e di tenere lontano dall'animo mio ogni
sentimento di avversione e di favore, affinche' la sentenza riesca
quale la societa' l'attende affermazione di verita' e di giustizia.
Giuro altresi' di conservare il segreto".
Dell'avvenuta prestazione del giuramento e' compilato processo
verbale, e deve farsene menzione, a pena di nullita', nel verbale di
dibattimento di ciascuna causa della sessione.