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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Servizi delle notificazioni e delle esecuzioni.
Il testo del primo comma dell'art. 32 della legge 18 ottobre 1951,
n. 1128, e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, o
qualora particolari esigenze di migliore distribuzione del servizio
nell'ambito dell'ufficio unico lo richiedano, il capo dell'ufficio
giudiziario, si avvale, con suo decreto, per tutti gli atti, esclusi
quelli di esecuzione, dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari
addetti allo stesso ufficio.
"Agli aiutanti ufficiali giudiziari, temporaneamente incaricati del
servizio dei protesti cambiari, competono i diritti stabiliti dalla
legge esclusi quelli di cronologico e di protesto".
Il testo dell'art. 87 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e'
sostituito dal seguente:
"E' vietato all'ufficiale giudiziario di ricevere le richieste di
atti del suo ministero fuori del proprio ufficio.
Le richieste devono in ogni caso essere fatte all'ufficiale
giudiziario dirigente o a quello preposto al competente ramo di
servizio, durante l'orario di ufficio.
"Nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario sono
costituiti, rispettivamente presso la Corte di appello o presso il
Tribunale, uffici unici composti da un numero di ufficiali giudiziari
ed aiutanti pari a quello complessivo degli ufficiali giudiziari e
aiutanti, che, anteriormente all'entrata in vigore della, presente
legge, erano assegnati alle piante organiche dei vari uffici.
"Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti attualmente in servizio
presso i predetti uffici, sono assegnati di diritto all'ufficio
unico.
"L'ufficio unico e' competente per gli atti di esecuzione, protesti
cambiari, notificazioni in materia civile, penale e amministrativa,
esclusi, nel mandamento di Roma, gli atti di notificazione di
competenza degli ufficiali giudiziari della Corte di cassazione, e
per tutte le attribuzioni e i compiti demandati dalle leggi e dai
regolamenti agli ufficiali giudiziari.
"L'ufficiale giudiziario dirigente provvede alla pronta
ripartizione degli atti richiesti tra il personale addetto
all'ufficio.
"Nelle sedi indicate nel secondo comma, il presidente della Corte
di appello o il presidente del Tribunale provvede alla assegnazione
agli uffici giudiziari della sede del personale occorrente per
l'esecuzione dei servizi interni relativi alle notifiche in materia
penale e all'assistenza, alle udienze.
"L'aiutante ufficiale giudiziario puo' ricevere le richieste
soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario.
"Il capo dell'ufficio giudiziario puo' disciplinare con decreto
l'orario di accettazione delle richieste degli atti in relazione alle
esigenze di servizio".
Il testo dell'art. 88 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e
sostituito dal seguente:
"Nei mandamenti dove non e' costituito l'ufficio unico, l'ufficiale
giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti di
notificazione relativi agli affari di competenza del pretore e con
attribuzione promiscua tutti gli altri atti".