Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, per il periodo
di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o piu' decreti, aventi valore di legge ordinaria, per apportare
modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche
degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei criteri direttivi
stabiliti negli articoli seguenti.