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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato
con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e' sostituito dal
seguente:
"La trasmissione dei telegrammi per telefono e' soggetta, oltre che
alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una soprattassa da ripartirsi
tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la
Societa' telefonica concessionaria, secondo criteri che tengano conto
della effettiva entita' della rispettiva prestazione.
L'ammontare della soprattassa e l'aliquota di ripartizione sono
stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con
quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - BRASCHI - MEDICI
- MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO