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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un
cavo o altro ordigno di una comunicazione telegrafica o telefonica
sottomarina legalmente posta e che tocca il territorio, una colonia o
un possedimento di uno o piu' degli Stati contraenti della
Convenzione del 14 marzo 1884 o aderenti alla medesima, ed in tal
modo interrompe o impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni
telegrafiche o telefoniche, e' punito con la reclusione da uno a tre
anni e con la multa da lire 40.000 a lire 400.000.
La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di
danneggiamento di cavo telegrafico o telefonico sottomarino
legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.