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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma, della nota marginale all'art. 6 della tariffa
allegato A al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, e'
sostituito dal seguente:
"Le delegazioni non negoziabili sono soggette alla imposta fissa di
lire 200 per ogni foglio, prevista dagli articoli 1 e 2 della
presente tariffa. Alla stessa imposta fissa di lire 200 per ogni
foglio, da corrispondersi mediante marche con l'osservanza dei limiti
e delle condizioni di cui all'art. 10 del decreto, sono soggette le
delegazioni rilasciate dai Comuni, Province e da altri Enti pubblici
a favore del Ministero del tesoro - Direzioni generali della Cassa
depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza".