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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il "Fondo per le pensioni ai personale addetto ai pubblici servizi
di telefonia", istituito, in applicazione dell'art. 7 della legge 30
settembre 1920, n. 1405, presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, costituisce una gestione dell'Istituto stesso.
Il trattamento previdenziale garantito dal Fondo e' sostitutivo
dell'assicurazione obbligatoria, per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, disciplinata dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n.
1155, e dalle successive disposizioni.