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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di
assistenza all'Italia redenta (O.N.A.I.R.) e' elevato da lire
120.000.000 a lire 176.000.000 per l'esercizio 1955-56 e a lire
200.000.000 a decorrere dall'esercizio 1956-57.