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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274,
concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in
materia di acquisto di armi e di materie esplodenti, con le seguenti
modificazioni:
All'ultimo capoverso dell'art. 1, dopo le parole "L'acquirente"
sono inserite le parole "o cessionario".
L'art. 2 e' soppresso.
All'ultimo capoverso dell'art. 3, dopo le parole "L'acquirente"
sono inserite le parole "o cessionario".
Dopo l'art. 4 e' aggiunto il seguente art. 4-bis:
Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle armi ad
aria compressa, alle pistole e carabine Flobert e munizioni relative;
non si applicano altresi' alle munizioni relative alle armi da
caccia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - MORO
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO