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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata, a carico del bilancio del Ministero della marina
mercantile, per l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa
straordinaria di lire 300.000.000, per provvedere alla concessione:
1) di contributi nelle spese occorrenti per:
a) la costruzione in cantieri nazionali di nuove navi per la
pesca, destinate alla sostituzione di navi esistenti di scarso
rendimento per vetusta' o per altre cause, che dovranno essere
demolite, e per il trasporto del pescato, purche' di stazza lorda
inferiore a 10 tonnellate e con apparato motore di potenza inferiore
a 45 HP, la, costruzione di galleggianti per gli usi della pesca;
b) il miglioramento e le riparazioni delle navi e dei
galleggianti per la pesca o per il trasporto del pescato;
c) l'impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e
dei sottoprodotti della pesca;
d) l'impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di
altri attrezzi da pesca;
e) l'impianto di magazzini per la conservazione e la
distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da
pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi da
pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;
f) la (costruzione e sistemazione di peschiere e di altri
manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;
g) l'acquisto e rinnovazione di reti, lampade con relativi
impianti di alimentazione e ricarica di accumulatori elettrici, funi,
cavi, filati, tele ed altre materie ed attrezzature da pesca;
h) gli impianti a bordo ed a terra di frigoriferi per la
conservazione del pescato e gli impianti a terra per la produzione
del ghiaccio;
i) gli impianti di carattere artigiano per la salagione del
pesce;
l) la provvista e l'impianto a bordo di apparecchi radiofonici
ricetrasmittenti, ultrasonori (ecometri) ed ogni altro impianto ed
apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od
eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di
incrementare la produzione ittica e di tutelare la sicurezza della
vita umana in mare;
m) l'istituzione ed il funzionamento di orfanotrofi per figli
di pescatori, di case di riposo per pescatori inabili ed altri
istituti di assistenza morale e materiale per i pescatori;
n) le campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di
pesca;
o) ogni mezzo di propaganda del consumo dei prodotti della
pesca;
p) ogni altra attivita' ed iniziativa intesa ai fini di cui
alle precedenti lettere.
2) di sussidi alle industrie italiane della, pesca esercitate con
equipaggi e con navi nazionali, di stazza lorda non inferiore a 1000
tonnellate e che operino in mari lontani dagli stretti, le cui
campagne di pesca abbiano una durata minima di sei mesi all'anno, con
una percorrenza minima di 30.000 miglia ogni anno per ciascuna nave
impiegata.