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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' prorogato al 31 dicembre 1957 il termine stabilito dall'art. 27,
secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, entro il quale i
Comitati direttivi degli agenti di cambio dovranno ultimare, agli
effetti dell'imposta di negoziazione per gli anni anteriori al 1954,
i procedimenti di valutazione dei titoli non quotati in Borsa e dei
titoli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno
precedente a quello al quale si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali
di compenso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO