Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'indennita' di funzione spettante ai funzionari del Deposito
generale dei valori bollati in Roma ai termini dell'art. 10 del
decreto Ministeriale 28 dicembre 1931, n. 53508 e' stabilita a
decorrere dal 1 luglio 1956, nella misura seguente:
Mensile Annua
Al direttore del Deposito generale..... L. 1.750 L. 21.000
Al magazziniere del deposito generale.. " 1.250 " 15.000
Al controllore del Deposito generale... " 1.250 " 15.000
Al magazziniere aggiunto............... " 1.000 " 12.000
Al controllore aggiunto................ " 1.000 " 12.000
Alla maggiore spesa di lire 69.280 derivante dalla attuazione della
presente legge si provvedera' a carico delle disponibilita' dello
stanziamento del capitolo 152 dello stato di previsione della spesa
del Ministero delle finanze per l'esercizio 1956-57 e di quelli
corrispondenti degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI -
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO