Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' sostituito dal
seguente:
"La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con
decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di
provvedere al finanziamento degli istituiti e delle aziende di
credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne
le disponibilita' finanziarie destinate ad operazioni di credito alle
imprese artigiane per l'impianto l'ampliamento e l'ammodernamento di
laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonche' per
la Formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si
rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di
lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.
Il credito per tali scorte non puo' superare il 20 per cento del
finanziamento che viene accordato per l'impianto, l'ampliamento e
l'ammodernamento di laboratori compreso l'acquisto di macchine ed
attrezzi.
Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la
formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti anche le
imprese artigiane che gia' abbiano fruito, ai sensi della presente
legge, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e
l'ammodernamento di laboratori compreso l'acquisto di macchine e di
attrezzi.
Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di
materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 20 per cento
del valore attuale degli impianti, anche le imprese artigiane diverse
da quale indicate nei precedenti commi.
Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere
assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di
credito in sostituzione delle garanzie reali.
Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma
della legge 25 luglio 1956, n. 860".