Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 85, n. 3, del testo unico delle disposizioni legislative sul
reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio
1938, n. 329, e' sostituito dal seguente:
"3) unico figlio maschio di padre vivente inabile al lavoro
proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64
anni di eta' o di madre vedova".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO