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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assicurazione contro le malattie e' obbligatoria per gli
artigiani.
Agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i
titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2
e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica
dell'artigianato.
Sono esclusi gli artigiani ed i familiari a carico che abbiano
diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per qualsiasi altro
titolo. Tuttavia gli assistiti per altro titolo hanno diritto di
optare tra l'assistenza di cui godono e quella concessa dalla
presente legge.