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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si fara'
luogo al recupero, a favore dell'Erario, delle somme rimaste da
rimborsare dagli insegnanti elementari che, per il periodo 1 ottobre
1948,18 luglio 1952, hanno cumulato la pensione diretta con quella di
riversibilita' senza averne diritto, non trovandosi nelle condizioni
richieste dall'art.10 della legge 13 giugno 1952, n. 690.