Legge Ordinaria n. 155 del 15/03/1956 (Pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1956)
Disposizioni in favore degli insegnanti elementari colpiti dal divieto di cumulo delle pensioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dalla  data  di entrata in vigore della presente legge non si fara'
luogo  al  recupero,  a  favore  dell'Erario,  delle somme rimaste da
rimborsare  dagli insegnanti elementari che, per il periodo 1 ottobre
1948,18 luglio 1952, hanno cumulato la pensione diretta con quella di
riversibilita'  senza averne diritto, non trovandosi nelle condizioni
richieste dall'art.10 della legge 13 giugno 1952, n. 690.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)