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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e'
sostituito dai seguenti:
"Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve
fare riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al primo comma,
indicando gli estremi di tale pubblicazione".
"Chiunque contravviene alla disposizione di cui al precedente comma
e' punito con l'ammenda da lire ventimila a lire centomila".
La presente legge, munita del sigillo dello stato sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - CORTESE - MORO
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO