Legge Ordinaria n. 156 del 15/03/1956 (Pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1956)
Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  fini  del pagamento delle indennita' di espropriazione previste
dall'art.  7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 18 della
legge  21  ottobre 1950, n. 841, integrati dall'art. 2 della legge 18
maggio  1951,  n.  333,  il  valore  dei  terreni  espropriati  viene
determinato  direttamente  dal  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste  mediante  moltiplicazione dei redditi dominicali esposti nei
decreti  di  espropriazione  per  i coefficienti gia' stabiliti dalla
Commissione   censuaria  centrale  ai  fini  dell'applicazione  della
imposta  straordinaria  progressiva  sul  patrimonio, di cui al testo
unico  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1950, n. 203.
  Nella  ipotesi in cui i terreni ricadenti in zone a vecchio catasto
alla data del 28 marzo 1947 - siano stati espropriati:
    a)   secondo   redditi   rilevati   dal  nuovo  catasto  gia'  in
conservazione     all'atto     della    pubblicazione    dei    piani
particolareggiati di espropriazione;
    b)   secondo   redditi   accertati  dalla  Commissione  censuaria
centrale, in sede di decisione dei ricorsi previsti dall'art. 6 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, con riferimento alle tariffe del nuovo
catasto   non   ancora   entrato   in   conservazione  alla  data  di
pubblicazione   dei  piani  particolareggiati  di  espropriazione,  i
coefficienti  sono  stabiliti  dalla  Commissione censuaria centrale,
direttamente  ed  in  via  definitiva, ai soli fini dell'applicazione
della presente legge.
 

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