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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini del pagamento delle indennita' di espropriazione previste
dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 18 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, integrati dall'art. 2 della legge 18
maggio 1951, n. 333, il valore dei terreni espropriati viene
determinato direttamente dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste mediante moltiplicazione dei redditi dominicali esposti nei
decreti di espropriazione per i coefficienti gia' stabiliti dalla
Commissione censuaria centrale ai fini dell'applicazione della
imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, di cui al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1950, n. 203.
Nella ipotesi in cui i terreni ricadenti in zone a vecchio catasto
alla data del 28 marzo 1947 - siano stati espropriati:
a) secondo redditi rilevati dal nuovo catasto gia' in
conservazione all'atto della pubblicazione dei piani
particolareggiati di espropriazione;
b) secondo redditi accertati dalla Commissione censuaria
centrale, in sede di decisione dei ricorsi previsti dall'art. 6 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, con riferimento alle tariffe del nuovo
catasto non ancora entrato in conservazione alla data di
pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione, i
coefficienti sono stabiliti dalla Commissione censuaria centrale,
direttamente ed in via definitiva, ai soli fini dell'applicazione
della presente legge.