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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di
concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, su proposta
motivata dalla Giunta camerale interessata, puo' essere disposto che
di essa siano chiamati a far parte, oltre i componenti indicati
nell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre
1944, n. 315, e nell'articolo unico della legge 12 luglio 1951, n.
560, anche membri scelti in altri specifici settori economici che
rivestano nella circoscrizione camerale particolare importanza.
Nelle Giunte camerali di ciascuna Camera di commercio, industria e
agricoltura, avente sede nei capoluoghi di province litoranee, e'
chiamato a far parte in ogni caso, un rappresentante della categoria
marittima.