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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono approvati i seguenti Accordi conclusi in Roma il 31 marzo 1955
fra l'Italia e la Jugoslavia:
a) Accordo commerciale, con annessi scambi di Note;
b) Accordo di pagamento, con annessi scambi di Note;
c) Accordo per gli scambi locali tra le zone di frontiera di
Gorizia, Udine, da una parte, e di Sesana, Nuova Gorizia, Tolmino,
dall'altra, con annesso scambio di Note;
d) Accordo per gli scambi locali tra le zone limitrofe di
Trieste, da una parte, e Buie, Capodistria, Se sana e Nuova Gorizia,
dall'altra, con annesso scambio di Note.