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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28,
recante modificazioni all'art. 31 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217,
con le seguenti modificazioni:
Al primo comma dell'articolo unico, le parole: "se e' superiore a 2
quintali", sono sostituite con le altre:
"se e' superiore a 3 quintali".
Tra il primo e il secondo comma dell'articolo unico, e' inserito il
seguente:
"Fino alla stessa data, il limite di 25 chilogrammi, di cui
all'art. 30 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217, e' elevato a
chilogrammi 100".
Il secondo comma dell'articolo unico e' sostituito dal seguente:
"Successivamente al 31 dicembre 1956 si osservera' il disposto
dei sopraindicati articoli 30 e 31".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO