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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'esenzione assoluta dalla imposta di bollo per la materia
delle assicurazioni sociali obbligatorie e degli assegni familiari,
prevista dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore
dell'art. 47, comma primo, del decreto Presidenziale 25 giugno 1953,
n. 492, e applicabile fino al 31 dicembre 1958.