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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le agevolazioni fiscali e tributarie previste in materia di
edilizia, dalle leggi 25 giugno 1949, n. 409, e 2 luglio 1949, n.
408, gia' prorogate al 31 dicembre 1954 dalla legge 16 aprile 1954,
n. 112, e al 31 dicembre 1955 dalla legge 27 gennaio 1955, n. 22,
sono ulteriormente prorogate dal 1 gennaio 1956 al 31 dicembre 1956.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI -
MEDICI - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MORO