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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 7 del Codice penale militare di pace e' sostituito dal
seguente:
"Art. 7. (Militari in congedo non considerati in servizio alle
armi). - Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi
ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, ai militari in congedo
illimitato la legge penale militare si applica:
1) quando commettono alcuno dei reati contro la fedelta' o la
difesa militare, previsti negli articoli 77 (alto tradimento); 78
(istigazione all'alto tradimento, cospirazione e banda armata); 84
(intelligenza con lo straniero e offerta di servizi); 85
(soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti,
documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa
militare dello Stato); 86 (rivelazione di segreti militari a scopo di
spionaggio); 87 (accordo per commettere rivelazioni di segreti
militari a scopo di spionaggio); 88 (procacciamento di notizie
segrete, a scopo di spionaggio); 89-bis (esecuzione indebita di
disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare
a scopo di spionaggio); 99 (corrispondenza con Stato estero diretta a
commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare); e nell'art.
98 (istigazione od offerta), quando l'istigazione o l'offerta si
riferisce ad alcuni dei reati previsti negli articoli 84, 85, 86, 87,
88 e 89-bis.
Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati,
sono applicabili anche le disposizioni degli articoli 96, 101 e 102
di questo Codice;
2) quando commettono i reati previsti negli articoli 157, 158 e
159 (procurata infermita' al fine di sottrarsi agli obblighi (lei
servizio militare, e simulazione d'infermita); nell'art. 212
(istigazione a commettere reati militari), e nell'art. 238 (reati
commessi a causa del servizio prestato); nei limiti ed alle
condizioni previste rispettivamente negli articoli 160, 214 e 238 di
questo Codice;
3) per il reato di omessa presentazione alla chiamata di
controllo, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 27 marzo 1930,
n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e dalla legge
7 dicembre 1951, n. 1565, degli articoli 205 e 207 del regio decreto
24 febbraio 1938, n. 329, e 103 del regio decreto 28 luglio 1932, n.
1365".