Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I dirigenti le cancellerie e segreterie giudiziarie legalizzano le
firme dei dipendenti funzionari delle cancellerie e segreterie e
degli ufficiali giudiziari addetti ai rispettivi uffici, apposte
sugli atti, certificati, copie ed estratti, di cui all'art. 7, n. 4,
della legge 3 dicembre 1942, n. 1700.
Le dette firme, qualora siano state apposte dagli stessi dirigenti
sono legalizzate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato
da lui delegato.
Il pretore legalizza le firme dei giudici conciliatori e dei
cancellieri di conciliazione, apposte sugli atti, certificati, copie
ed estratti di cui all'art. 7, n. 5, lettera a), della legge 3
dicembre 1942, n. 1700.
Salvo quanto disposto nel secondo comma del presente articolo, il
pretore puo' delegare un cancelliere della Pretura per tutte le
legalizzazioni attribuite alla sua competenza.
Il procuratore della Repubblica puo' delegare un segretario della
Procura per la legalizzazione delle firme, apposte sugli atti,
certificati, copie ed estratti di cui all'art. 7, n. 5, lettera e),
della legge 3 dicembre 1942, n. 1700.