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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i mutilati e
gli invalidi per servizio e' equiparato agli Istituti autonomi per le
case popolari ad ogni effetto di legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - ROMITA -
ANDREOTTI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO