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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I magistrati di appello attualmente trattenuti nelle funzioni di
magistrato di tribunale, in uffici giudiziari del distretto della
Corte di appello di Trento, in base all'art. 1 della legge 18 luglio
1949, n. 452, e alla legge 27 dicembre 1953, n. 943, possono essere
ancora trattenuti nella stessa sede e nelle stesse funzioni, fino al
30 giugno 1957, lasciando vacante nel ruolo dei magistrati di appello
un corrispondente numero di posti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO